È entrato in vigore il 30 Aprile 2020 il Decreto Cura – Italia, DL 18/2020, il primo decreto – legge economico per l’emergenza Coronavirus, contenente norme nazionali su sanità, lavoro, imprese, famiglie e fisco.
Con tale decreto, inoltre, si è stabilito anche lo spostamento delle scadenze in materia di prevenzione incendi.
In particolare si stabilisce, con l’art. 103, comma 2 del DL 18/2020, che la scadenza di tutti i certificati riguardanti la gestione della sicurezza antincendio, prevista tra il 31 Gennaio ed il 31 Luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
In questa proroga delle scadenze rientra anche quella prevista dal DM del 25 Gennaio 2019, art. 3, stabilita per il 7 Maggio 2020, riguardante gli adeguamenti di sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione. Ricordiamo che con tale DM è stato approvato l’allegato 1 che va a sostituire il punto 9 del decreto n. 246 del 16 Maggio 1987, modificandolo ed integrandolo. Con l’approvazione dell’allegato 1 si confermano le disposizioni e le modalità previste nell’art. 3 del decreto n. 246, dove si stabiliscono i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate per gli edifici di civile abitazione, e si introducono nuove definizioni sulla gestione della sicurezza.
Nello specifico viene introdotto l’articolo 9-bis dove si definiscono:
- EVAC (Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza): si tratta di un impianto destinato a diffondere principalmente informazioni vocali per la salvaguardia della vita durante l’emergenza;
- GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio): si tratta di un insieme di misure di tipo organizzativo – gestionale finalizzate all’esercizio dell’attività in sicurezza. Si attua attraverso l’adozione di misure preventive e pianificate;
- Misure antincendio preventive: si tratta di misure tecnico – gestionali che completano la strategia antincendio per diminuire il rischio incendio, già previste nelle norme di sicurezza allegate al DM n.246 del 16 Maggio 1987;
- L.P.: Livello di prestazione.
Per cui, attenzione, per tutti gli edifici di civile abitazione esistenti alla data in vigore del Decreto Cura – Italia le attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio vengono posticipate di 90 giorni, non dalla data di emanazione del decreto (30 Aprile 2020), bensì dalla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.