Verifiche apparecchi di sollevamento

Verifiche apparecchi di sollevamento

Verifiche Periodiche degli apparecchi di sollevamento

Cosa Sono?

L’art. 71 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce l’obbligo della verifica periodica degli apparecchi di sollevamento per il datore di lavoro. Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare:

  • La conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante e riportate nelle istruzioni per l’uso;
  • Lo stato di manutenzione e conservazione dell’apparecchio;
  • Il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste dal produttore;
  • L’efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo.

In particolare l’art. 71 comma 8 del D.Lgs. 81/2008 chiarisce quali sono le tipologie di attrezzature soggette a verifiche periodiche che il datore di lavoro deve provvedere ad effettuare. Il datore di lavoro provvede affinché:

1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento; 

2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 

  • a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
  • a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
  • i controlli dei punti precedenti sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

E l’art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce quali sono le verifiche a cui sottoporre le attrezzature di lavoro:

 

oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL e le successive dai Soggetti Abilitati come Ente Certificazioni S.p.A.

Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro

In particolare le attrezzature elencate nell’allegato VII sono tutte quelle che rientrano nella categoria degli apparecchi di sollevamento non azionati a mano e di portata superiore a 200 kg, come: gru a torre, gru su autocarro, gru a bandiera, carroponte, gru monorotaie, gru a cavalletto, gru derrick e autogru.

Il D.lgs. 81/08 distingue due tipi di interventi: quelli previsti nel comma 8 sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente, quelli previsti nel comma 11 servono come controllo al fine di verificare che il datore di lavoro abbia eseguito tutti i controlli periodici indicati del costruttore dell’attrezzatura di lavoro e che l’attrezzatura sia in buono stato di conservazione e sicura per l’utilizzo.

Che cos’è il Registro di Controllo?

Il Registro di controllo è un documento predisposto dal datore di Lavoro nel quale vengono registrati per ogni attrezzatura tutti gli interventi di manutenzione, sostituzione di parti ed altre informazioni utili a dimostrare che la sicurezza nell’uso dell’attrezzatura è sempre garantita. Se viene smarrito può essere ripristinato richiedendo il formulario alla ditta che si occupa dell’assistenza degli apparecchi di sollevamento, procedendo alla ricostruzione degli eventi nell’ordine in cui si sono verificati attraverso i verbali di esecuzione delle lavorazioni effettuate sulla macchina.

Come si esegue la denuncia di messa in servizio?

La procedura è specificata sul sito INAIL.
Nel modello di messa in servizio bisogna riportare i dati della macchina che si vuole denunciare, i dati del datore di lavoro e quelli del soggetto abilitato.
Per procedere alla verifica l’INAIL deve fornire un numero di matricola che identificherà la macchina.

Dal 17 febbraio 2017 NON È più necessario apporre la marca da bollo sulla richiesta di prima verifica all’INAIL.
Dopo la messa in servizio come si procede?

Dopo aver fatto la denuncia di messa in servizio si fa riferimento all’allegato sopra per verificare la periodicità dell’intervento di verifica. 

45 giorni prima della scadenza il datore di lavoro dovrà richiedere all’INAIL la “Richiesta di prima verifica”

Il modulo di richiesta della prima verifica è disponibile sul portale INAIL nella sezione modulistica (disponibile anche tra i link utili sul nostro sito).

Se, trascorsi i 45 giorni, l’INAIL non dovesse rispondere alla richiesta allora il datore di lavoro potrà contattare liberamente un Soggetto Abilitato (es. Ente Certificazioni S.p.A.). 

Al termine della prima verifica (se tutto è andato bene) viene rilasciato un verbale che accerta l’idoneità dell’attrezzatura verificata.

Come si richiede la verifica successiva alla prima?

Come esposto nel paragrafo precedente, la verifica successiva alla prima può essere affidata liberamente dal datore di lavoro ad un Soggetto Abilitato (es. Ente Certificazioni S.p.A.) che provvederà ad eseguirla tramite un suo ispettore accreditato.

Sul nostro sito è presente la sezione “Contatti” dove è possibile contattarci per richiedere un modulo di affidamento! 

A cosa servono le verifiche periodiche successive alla prima?

Le verifiche periodiche successive alla prima servono ad accertare:

  • la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso;
  • lo stato di manutenzione e conservazione;
  • il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante specifiche dell’attrezzatura di lavoro e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, in esercizio da più di 20 anni, devono essere esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari.

Quali apparecchi di sollevamento non richiedono la verifica periodica da parte dell’INAIL?

Qualsiasi apparecchio per il sollevamento che rientra in uno dei seguenti casi non richiede la verifica periodica:

• Impianto di sollevamento motorizzato che non supera i 200 kg di portata massima;

• Impianto di sollevamento ad azionamento manuale per qualsiasi portata.

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