LA PREVENZIONE ANTINCENDIO NEI CONDOMINI: le nuove norme previste dal DM 25 Gennaio 2019

LA PREVENZIONE ANTINCENDIO NEI CONDOMINI: le nuove norme previste dal DM 25 Gennaio 2019

Il decreto ministeriale del 25 Gennaio 2019 sulla sicurezza antincendio è entrato in vigore dal 6 Maggio 2019 e contiene modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto del 16 Maggio 1987, n. 246 sulla sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione.

Il decreto ha lo scopo di introdurre nuove misure di prevenzione antincendio commisurate all’altezza degli edifici, dove per altezza antincendio negli edifici civili si intende l’altezza massima misurata dal piano di calpestio dell’ultimo piano abitabile al piano più basso. Si individuano quindi 4 livelli di prestazione L.P. in base all’altezza dell’edificio:

  • L.P. 0 per edifici di tipo A di altezza antincendio da 12 a 24 metri;
  • L.P. 1 per edifici di tipo B e C di altezza antincendio da 24 a 54 metri;
  • L.P. 2 per edifici di tipo D di altezza antincendio da 54 a 80 metri;
  • L.P. 3 per edifici di tipo E di altezza antincendio oltre gli 80 metri.

Nel decreto sono indicati, per ogni gruppo di livello di prestazione, i compiti e le funzioni che gli occupanti ed il responsabile dell’attività antincendio, e quindi anche l’amministratore di condomino, sono tenuti a svolgere.

Ogni tipologia di edificio prevede adeguate misure di prevenzione e di pianificazione antincendio, come la regolare manutenzione degli impianti antincendio, l’installazione di impianti di segnalazione di tipo ottico ed acustico, fino all’installazione di impianti di tipo EVAC; ed in particolare, per edifici di tipo B, qualora siano presenti attività non destinate a civile abitazione ma comunicanti nello stesso edificio, sono previste misure più vincolanti.

Il decreto stabilisce inoltre che, nel caso di edifici di tipo E, il Responsabile dell’attività antincendio deve essere affiancato dal Responsabile della Gestione Sicurezza Antincendio e dal Coordinatore dell’Emergenza.

L’amministratore di condominio deve valutare in quale livello di prestazione rientra il suo condominio per poter adempiere alle misure di prevenzione antincendio e, qualora la sua figura coincida con quella del Responsabile dell’attività antincendio, deve provvedere affinché vengano rispettate tutte le misure e le prescrizioni antincendio previste dal decreto.

C’è da specificare che per gli edifici di nuova costruzione e quelli che comportano un intervento di rifacimento delle facciate per una superficie oltre il 50% della stessa il decreto viene applicato subito, a partire dal 6 Maggio 2019; mentre per gli edifici esistenti è prevista una proroga di 2 anni, ossia fino al 6 Maggio 2021 per adeguare tali edifici alle misure di prevenzione previste ed una proroga di 1 anno, ossia fino al 6 Maggio 2020, per mettere in atto le misure organizzativo – gestionali, come per esempio la dotazione di estintori e altri dispositivi, prescritte nel decreto.

L’inadempimento di tali misure entro i termini previsti dalla legge potrà portare a reati come l’omessa informazione e formazione, l’omessa adozione di misure di prevenzione incendi e la mancata manutenzione e mantenimento in efficienza di sistemi antincendio.

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